Angelo Bona . Presidente dell'AIIRe Associazione Italiana Ipnosi Regressiva
IPNOSI REGRESSIVA, IPNOSI E LEGISLAZIONE IN ITALIA
02 Maggio 2011
IPNOSI REGRESSIVA IPNOSI E LEGISLAZIONE IN ITALIA
" Trasmetto a lei, dott. Bona presidente dell'AIIRe un primo esito della
ricerca condotta in merito alla possibilità di praticare l’ipnosi nello Stato
italiano". Così mi scrive l'avvocato responsabile dello STUDIO LEGALE
DELL'AIIRe: Associazione Italiana
e Internazionale Ipnosi Regressiva. L'avvocato informa:
Chi può praticare
l'ipnosi e l'ipnosi regressiva in
Italia:
" Innanzitutto l’art.
728 del codice penale (Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la
volontà altrui) afferma che: “Chiunque
pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d’ipnotismo,o esegue su
lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà,è punito, se dal
fatto deriva pericolo per l’incolumità della persona, con l’arresto da uno a
sei mesi o con l’ammenda da Euro 30,00 a 516,00. Tale disposizione
non si applica se il fatto è commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi
esercita una professione sanitaria.”. Riguardo a questa prima disposizione
normativa occorre fare due puntualizzazioni di estrema rilevanza:
1. La punizione è
prevista se “dal fatto deriva pericolo
per l’incolumità della persona”, cioè: per potersi configurare la
fattispecie di reato è necessario che il pericolo per l’incolumità della
persona deve essere concreto e reale, inoltre deve riguardare l’integrità
fisica o psichica, o la vita stessa;
2. La fattispecie di reato non si
configura qualora lo stato di ipnosi è indotto a scopo scientifico o di cura: a
tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che “per fruire dell’esimente
di cui al 2° co. Occorre l’abilitazione all’esercizio professionale
dell’attività medico-chirurgica ed essere iscritti nel relativo albo”.
Per quanto concerne
la possibilità di un medico straniero di esercitare l'ipnosi in Italia l'avv.
dell'AIIRe risponde:
"Alla luce di quanto detto sembra ovvio che qualunque
medico non abbia i requisiti necessari per poter praticare l’ipnosi in Italia e
non sia iscritto nell’anagrafe della Federazione Nazionale degli ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO) incorre in un reato penale. Ciò significa che, pur essendo il medico straniero
riconosciuto nel suo paese d'origine, per esercitare in Italia deve ottenere il
riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio della professione in Italia,
come richiesto dal D.P.R. 31/8/1999 n. 394, in particolare agli articoli 49 (Riconoscimento titoli abilitanti
all’esercizio delle professioni) e 50 (Disposizioni
particolari per gli esercenti le professioni sanitarie).
Aggravanti per il medico straniero non
riconosciuto che pratica abusivamente in Italia.
" Il medico straniero che dovesse venire in
Italia e praticare l’ipnosi se non riconosciuto incorrerebbe anche in un ulteriore reato previsto dall’art. 348 c.p. : Abusivo esercizio di una professione “Chiunque abusivamente esercita una
professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è
punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516.”.
A tal proposito sempre la Corte di Cassazione ha chiarito espressamente che : “è tale chi è sfornito del titolo richiesto
(laurea, diploma) o non ha adempiuto alle formalità prescritte come condizione
per l’esercizio della professione (es. iscrizione all’albo) o ne è stato
sospeso o interdetto”.
Più recentemente, inoltre, la Corte di Cassazione nella
Sentenza del 6 settembre 2007, n. 34200 ha chiarito che non ha importanza ai
fini della configurabilità del reato che il paziente sia più o meno cosciente
della carenza del titolo abilitativo".
Aggravanti per chi pratica l'ipnosi non
essendo professionalmente formato:
" A ciò si aggiunga che la pratica dell’ipnosi
da parte di un soggetto non professionalmente formato e qualificato, non
procura semplicemente il pericolo di un danno all’integrità ma può aver già
procurato danni reali, concreti, attuali
e tanto gravi quanto più sono di difficile risoluzione. Qualora si
rinvenissero casi di questo tipo si andrebbe a configurare una ulteriore
fattispecie di reato di cui all’art. 582
c.p. Lesione personale “Chiunque
cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel
corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.”,
con l’aggravante di cui all’ art. 583
c.p. Circostanze aggravanti “La
lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in
pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità
di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta
giorni;”.
Corsi che garantiscono l'abilitazione professionale in ipnosi a soggetti non in possesso di una qualifica di medico iscritto all'albo dei medici chirurghi..
Anche coloro che istigano all'esercizio della professione medica e dell'ipnosi persone non qualificate cadono nel reato di "abuso della credulità popolare, previsto dall'art. 661 del Codice penale. Moltissime "scuole", corsi, meeting vengono organizzati con l'intento di abilitare chiunque alla pratica clinica dell'ipnosi e ciò costituisce un reato. Naturalmente docenti e formatori poi si nascondono dietro un dito dicendo che non hanno garantito nessuna pratica terapeutica e che hanno educato gli alunni solo con un approccio culturale. Fate attenzione! Chi promette professioni sanitarie non legali e chi esercita abusivamente una terapia come l'ipnosi può incorrere in una condanna penale.
Cosa accade se lo
stato ipnotico viene cammuffato con un altro nome creativo:
"Relativamente ai vari modi di chiamare lo status del
paziente ipnotizzato diversi da “status ipnotico”, bisogna puntualizzare che
ciò che rileva ai fini della configurabilità di una fattispecie di reato è la
sostanza e non la forma; pertanto se un soggetto è indotto in uno stato di
trance ipnotica poco importa che a questo stato, o alla tecnica utilizzata per
indurre tale stato, venga attribuito un nome diverso inventato in modo creativo
per sfuggire alla legislazione
riguardante l'ipnosi. Tra gli
psichiatri è risaputo che chi desidera, o si aspetta, di essere ipnotizzato è
più pronto a soccombere ai procedimenti ipnotici. Il soggetto potrebbe anche
non conoscere il significato della parola ipnosi, o che cosa si intende con
ipnosi. È sufficiente che si aspetti di ricevere un particolare trattamento per
rendersi pronto e disponibile al professionista e al procedimento che verrà
applicato, ed è pronto ad accettare le indicazioni del professionista e le
conseguenze o i risultati di quel trattamento. Si è scoperto che nell'ipnosi
autoritaria, in cui il soggetto è un soggetto volontario ed è più o meno
coscientemente sotto il dominio del professionista, entrerà prontamente in
stato ipnotico anche se potrebbe non conoscere il nome tecnico del trattamento
che sta ricevendo, o il fatto che è, o sta per entrare, in stato ipnotico".
Conclusioni in
concordanza con i colleghi dell'AIIRe per gli Psicologi Psicoterapeuti
Da queste prime informazioni riguardanti la
legislazione italiana in materia di ipnosi ed ipnosi regressiva si deduce che
per esercitare l'ipnosi e l'ipnosi regressiva occorre essere al momento essere medici
abilitati.A nostro avviso e concordi con i collegghi
psicologi psicoterapeuti dell'AIIRe ciò non ci appare giusto. Riteniamo che uno
psicologo psicoterapeuta con una formazione di orientamento clinico-diagnostico
possa avviarsi di diritto alla professione di ipnologo che oggi parrebbe a lui
negata. Visto che al momento la legge italiana è
molto drastica, l'AIIRe si propone e propone ai colleghi medici e psicologi
psicoterapeuti di interagire per chiarire
ruoli , limiti e competenze della professione di ipnologo.Quindi si a medici, ai medici psicoterapeuti,
agli psicologi psicoterapeuti, ma un categorico no ai praticanti, agli improvvisati
ed a coloro che esercitano
l'ipnosi e l'ipnosi regressiva senza una idonea formazione universitaria e senza una corretta supervisione. Siamo a disposizione dei colleghi Psicologi Psicoterapeuti per richiedere al legislatore una modifica della attuale legge 728 che li vede esclusi dalla possibilità di esercitare legalmente l'ipnosi in Italia. Per informazioni ai colleghi Psicologi Psicoterapeuti tel. Ufficio Legale Aiire 3279011694.
Perchè
pretendiamo questa netta limitazione professionale.
Estendendo la qualifica di ipnologo a
chiunque, anche a coloro che sono
mancanti di una formazione universitaria di medicina o psicologia
clinica, a coloro che vengono abilitati dopo training di pochi giorni e risibili
master finesettimanali, si espone tutta la categoria dei professionisti dell'ipnosi
ad una pesante squalifica. L'ipnosi è uno strumento della psicoterapia,
intendendo quest'ultima nella sua accezione prettamente spirituale derivante
dalla radice greca psuchè: anima, spirito, soffio vitale.
L'ipnosi
regressiva e l'ipnosi possono inibire la COSCIENZA DI VEGLIA e la VOLONTA' del
soggetto.
Non è per nulla vero che l'ipnosi e l'ipnosi
regressiva tutelano sempre il soggetto dal perdere la propria coscienza e
volontà durante il trattamento. Ai gradi più profondi di trance, ed al
dodicesino stadio della Scala Stanford è riportata chiaramente la possibilità
del paziente di manifestare l'amnesia intra e post-ipnotica e cioè
di perdere la COSCIENZA e la VOLONTA'.
Un
cavallo di battaglia di chi vorrebbe estendere a tutti l'esercizio dell'ipnosi
e dell'ipnosi regressiva è l'innoquità della metodica
Non
è assolutamente vero che l'ipnosi è innocua su tutti i pazienti e occorre una diagnosi
preventiva seria attuata da un medico o psicologo psicoterapeuta
competente prima di accedere al trattamento, perché occorre escludere i
soggetti che non sono idonei all’ipnosi regressiva. Le psicosi,
i pazienti affetti da un quadro di depressione maggiore acuta a rischio
suicidario , i cardiopatici, i bambini, i preadolescenti, le donne
gravide, le persone affette da epilessia ed in terapia con farmaci
anticonvulsivanti non devono essere, a nostro avviso, trattati. Quali
rischi incombono su tali categorie? Un paziente psicotico potrebbe sviluppare
una bouffée delirante, cioè scompensarsi con un deragliamento improvviso
del normale stato di coscienza. I pazienti depressi con istinti suicidari,
potrebbero reagire alla metodologia attuando i loro propositi autolesivi; i bambini
e i preadolescenti non posseggono ancora una sufficiente stabilità nell'assetto
della loro personalità e l’emozionale impatto dell’ipnosi regressiva
potrebbe disorientarli. Ancora, la
gravidanza è un tempo di rispetto e di amplificata sensibilità, un periodo
ove forti emozioni sono da escludersi. Intendiamo dire che non è opportuno
sottoporre donne incinte alla ipnosi regressiva per tutela del loro
stato. Pensiamo che sia proficuo invece un corretto training ipnotico non
regressivo di preparazione al parto. Per quanto riguarda l’induzione in ipnosi
regressiva di pazienti portatori di focolai convulsivanti o in terapia con
farmaci antiepilettici, crediamo ancora che ci si debba astenere dalle pratiche
di ipnosi per non slatentizzare eventuali accessi.
UFFICIO LEGALE DELL'AIIRe (
Associazione Italiana Ipnosi Regressiva): All'interno dell'Aiire è stato
istituito un servizio di accoglimento dei casi in cui soggetti inconsapevoli
dei rischi dell'ipnosi regressiva hanno subito danni, scompensi e plagi
da parte di individui sedicenti ipnologi e non qualificati per esserlo. I
praticanti selvaggi cercano di eludere la legge affermando che l'ipnosi e l'ipnosi
regressiva non possono eliminare la COSCIENZA del soggetto e che lo stesso
mantiene il proprio LIBERO ARBITRIO e la propria VOLONTA'. Ciò non è
assolutamente vero. L'IPNOSI è L'IPNOSI REGRESSIVA possono condurre il
soggetto ad una perdita dello stato di COSCIENZA E della VOLONTA' e ciò è
documentabile clinicamente dall'AIIRe e dalla letteratura scientifica. Pertanto
le persone che hanno subito danni e plagi a causa di trattamenti di operatori
non qualificati possono rivolgersi all'UFFICIO LEGALE DELL' AIIRe
telefonando al 3279011694. Analizzeremo la denuncia e se
esisteranno gli estremi di un reato subito dopo un trattamento con ipnosi e ipnosi
regressiva diverremo garanti della parte lesa durante l'iter legale.
Buona Vita nella Vita Angelo Bona Presidente AIIRe