Domanda e risposta
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Una nota scuola mi accetta per un diploma di ipnosi
Risposta a: Nicoletta - 09/02/2017
Buongiorno. Sono laureata in Scienze pedagogiche, come Educatore e Pedagogista e vorrei frequentare un corso o un master sull'ipnosi. Una nota scuola mi ha detto che non ci sono problemi per il fatto che non sono medico o psicoterapeuta. È la verità? Potrei abilitarmi e intraprendere la professione o rimarrebbe solo una formazione personale? Potete chiarirmi le idee per favore? Grazie mille
Risposta:
Salve, dica ai direttore della nota Scuola di firmarle un attestato nel quale si specifica che se in un secondo tempo dovesse incombere in una denuncia per esercizio abusivo della professione sanitaria o psicoterapeutica, lui o lei si assumerebbero la responsabilità davanti ad un giudice di averla informata senza consederare l'articolo 728 del codice penale. Buona vita Angelo Bona
L'avvocato dell'AMIRe, la nostra società informa:
Chi può praticare l'ipnosi e l'ipnosi regressiva in Italia:
"Innanzitutto l’art. 728 del codice penale (Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui) afferma che: “Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d’ipnotismo,o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà,è punito, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità della persona, con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda da Euro 30,00 a 516,00. Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.”. Riguardo a questa prima disposizione normativa occorre fare due puntualizzazioni di estrema rilevanza:
La punizione è prevista se “dal fatto deriva pericolo per l’incolumità della persona”, cioè: per potersi configurare la fattispecie di reato è necessario che il pericolo per l’incolumità della persona deve essere concreto e reale, inoltre deve riguardare l’integrità fisica o psichica, o la vita stessa;
La fattispecie di reato non si configura qualora lo stato di ipnosi è indotto a scopo scientifico o di cura: a tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che “per fruire dell’esimente di cui al 2° co. Occorre l’abilitazione all’esercizio professionale dell’attività medico-chirurgica ed essere iscritti nel relativo albo”.


































