Domanda e risposta
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L'Avv. Andrea Turconi risponde
Risposta a: Massimo - 29/06/2011
Buonasera, ho trovato molto interessante l'articolo in merito alla Legislazione italiana che disciplina la pratica dell'ipnosi, anche se mi è rimasto un dubbio in merito alla stessa. Ovvero, è chiaro che la punizione per chi pratica è prevista se “dal fatto deriva pericolo per l’incolumità della persona”, cioè: per potersi configurare la fattispecie di reato è necessario che il pericolo per l’incolumità della persona deve essere concreto e reale, inoltre deve riguardare l’integrità fisica o psichica, o la vita stessa; quello che non mi è chiaro è se la pratica non a fini scientifici, terapeutici o di cura, eseguita da persone non abilitate alla professione medica (esempio sessioni di accrescimento stima, motivazione, eccetera) possano configurare una fattispecie di reato. Ringrazio anticipatamente Cordiali Saluti Massimo
Risposta:
Caro Massimo, secondo quanto previsto dall’art. 348 c.p. : Abusivo esercizio di una professione “Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516.”. Naturalmente, affinchè sussista il reato, è necessario che la pratica dell'ipnosi sia svolta con modalità e/o finalità che rientrino tra quelle necessariamente svolte da soggetti abilitati. Così ad esempio è sicuramente vietata l'ipnosi a fini terapeutici praticata da chi non sia psicoterapeuta, mentre non rileva penalmente l'ipnosi praticata a fini ludici e di intrattenimento (ma anche in questo caso purchè non si crei il pericolo di un grave pregiudizio all'incolumità della persona). Il problema, a questo punto, è delimitare i contorni delle "finalità terapeutiche". In altre parole, occorre chiarire cosa si intenda per terapeutico. A questo proposito ritengo illuminante la giurisprudenza che si è venuta a formare a proposito del caso di Scientology: nel corso del processo (lungo e tortuoso) si constatò come l’associazione avesse messo in piedi una rete di vendita di corsi di natura sostanzialmente terapeutica, da loro chiamati “corsi di auditing e purification”. Tali corsi - appurarono i giudici - sebbene non riportassero il termine "ipnosi", tuttavia consistevano in pratiche (miglioramento dell'autostima, aumento della motivazione ecc.) sostanzialmente assimilabili all'ipnosi ed aventi come scopo il miglioramento nel suo complesso della psiche della persona e, pertanto, anche se in senso lato, vennero ritenuti terapeutici. In questa occasione i giudici espressamente dichiararono che questi trattamenti ben integravano gli estremi del reato di cui all’art. 348 c.p. (esercizio abusivo di una professione, segnatamente quella di psicoterapeuta), atteso che tali trattamenti venivano posti in essere da persone prive di qualsiasi specializzazione o competenza. A mio avviso, i trattamenti oggetto del suo quesito si trovano su un terreno di confine tra il lecito e l'illecito e solo una verifica concreta su come si siano svolti i fatti (se quindi vi sia stata in concreto una forma di "terapia") potrà accertare la sussistenza o meno del reato. Cordiali saluti Avv. Andrea Turconi Uff. Legale AIIRe


































