Domanda e risposta
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Corsi di ipnosi: una bella cifra
Risposta a: Sauro - 09/08/2011
Buongiorno dottore, ho letto che l'ipnosi possono praticarla solo i medici o al limite gli psicologi psicoterapeuti. Lo scorso anno ho concluso un corso di un anno presso la Scuola di.......e mi hanno garantito che avrei potuto fare l'ipnologo. Mi è anche costato una bella cifra ed ora leggo che non me ne posso fare niente. Sono incavolatissimo e non capisco perchè non essendo io uno psicoterapeuta o un medico non mi hanno avvertito che poi non potevo fare terapia sugli altri, anzi mi hanno detto che non c'erano problemi se completavo il mio corso con un titolo europeo. Cosa devo fare ora? Saluti Sauro
Risposta:
Caro Sauro, è da tempo che l'AIIRe si sta interessando tramite il suo Ufficio Legale di questi corsi di ipnosi che vengono rivolti a ostetriche, infermieri, persone senza alcun titolo. Nessuna delle scuole avverte che la TERAPIA condotta con l'ipnosi è per legge vietata in Italia a chi non è medico iscritto all'albo. Leggi l'articolo 728 del codice penale oppure mettiti in contatto con l'Avv. Andrea Turconi nostro consulente legale. L'ipnosi è come l'omeopatia, come l'agopuntura un atto medico e per esercitarla occorre l'opportuna laurea ed abilitazione. Cosa può accadere ad una persona che si qualifica presso una Scuola italiana e comincia ad esercitare la professione di ipnologo? Innanzitutto l’art. 728 del codice penale (Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui) afferma che: “Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d’ipnotismo,o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà,è punito, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità della persona, con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda da Euro 30,00 a 516,00. Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.”. Riguardo a questa prima disposizione normativa occorre fare due puntualizzazioni di estrema rilevanza: 1. La punizione è prevista se “dal fatto deriva pericolo per l’incolumità della persona”, cioè: per potersi configurare la fattispecie di reato è necessario che il pericolo per l’incolumità della persona deve essere concreto e reale, inoltre deve riguardare l’integrità fisica o psichica, o la vita stessa; 2. La fattispecie di reato non si configura qualora lo stato di ipnosi è indotto a scopo scientifico o di cura: a tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che “per fruire dell’esimente di cui al 2° co. Occorre l’abilitazione all’esercizio professionale dell’attività medico-chirurgica ed essere iscritti nel relativo albo”. Se un paziente danneggiato da un sedicente ipnologo anche in possesso di un corso come il tuo, ti denunciasse, incorreresti nel grave reato di esercizio abusivo della professione medica. Stiamo raccogliendo le adesioni di numerosi psicoterapeuti psicologi insieme ai quali stiamo approntando una forma di tutela legale tramite un consenso informato valido solo per gli psicoterapeuti da far firmare al paziente. se non sei psicoterapeuta è meglio lasciar perdere, ti puoi bruciare la fedina. Buona Vita Angelo Bona


































