Domanda e risposta
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La legge parla chiaro sull'ipnosi
Risposta a: Giuseppe - 29/01/2013
Ciao, ho una grande perplessità.. frequentavo un corso di laurea in Psicologia. Al primo anno ho assistito ad un seminario sull'ipnosi e sono riuscito a praticare la stessa tecnica del mio prof. A quel punto ho letto molti libri, acquisito tante informazioni e imparato nuove tecniche e tantissime altre cose. Un mondo vastissimo.. Ho sentito dire che in Italia la figura dell'ipnotista, appunto emergente non è regolamentata bene da una legge. Quindi vista la mancanza di corsi di preparazione nella mia provincia, volevo usare questa mia passione per creare una sorta di attività. Magari cominciando con l'aprire un associazione nel mio paese. Vorrei dei consigli e dei chiarimenti. Grazie! Giuseppe
Risposta:
Gentile Occhipinti, purtroppo devo smentirLa. La legge c'è (che sfortuna!) e la puo' leggere qui sotto. Inoltre legga la sezione AIIRe dello STUDIO LEGALE e avrà tutti i ragguagli. Ho frequentato Psicologia...e allora? Non ha la laurea e non è psicoterapeuta. Quindi in Italia se viene denunciato (e seguiamo diverse denunce di abusivo esercizio professionale) commette un reato penale. Non importa se svolge corsi e corsetti vari. Buona Vita Angelo Bona
Questa è purtroppo la legge italiana.
“Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d’ipnotismo,o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà,è punito, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità della persona, con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda da Euro 30,00 a 516,00. Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.”. Riguardo a questa prima disposizione normativa occorre fare due puntualizzazioni di estrema rilevanza:
- La punizione è prevista se “dal fatto deriva pericolo per l’incolumità della persona”, cioè: per potersi configurare la fattispecie di reato è necessario che il pericolo per l’incolumità della persona deve essere concreto e reale, inoltre deve riguardare l’integrità fisica o psichica, o la vita stessa;
- La fattispecie di reato non si configura qualora lo stato di ipnosi è indotto a scopo scientifico o di cura: a tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che “per fruire dell’esimente di cui al 2° co. Occorre l’abilitazione all’esercizio professionale dell’attività medico-chirurgica ed essere iscritti nel relativo albo”.


































