Domanda e risposta
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I furbi che aprono Scuole di Ipnosi
Risposta a: Denis - 05/07/2013
Salve! Da qualche anno mi interesso di ipnosi regressiva, purtroppo solo su letture, ho sempre pensato che per poter entrare in questo mondo si dovesse avere qualche studio accademico particolare.Qualche sera fa invece mi sono imbattuto in una lettera di un ragazzo che spiegava che l'ipnosi,non essendo regolamentata in Italia si attiene alle leggi europee e che dunque non ci sarebbe bisogno di alcun titolo scolastico se non attestati mirati sull ipnosi..dunque la mia domanda, io che sono in possesso del diploma di scuola media inferiore, seguendo scuole mirate, come quella del dott. Bona,potrei un giorno professare? Vi ringrazio. Denis
Risposta:
Caro Denis, l'Italia è un paese stupendo dove tutti fanno quello che gli pare. Dopo le conseguenze sono drammatiche, ma non conta. La mentalità italica è il carpe diem, il "rimango stupito", il " faccio il furbo". La legge c'è è te la mando. Ci sono tanti articoli oltre il 728, ma non conviene leggerli per chi in Italia sta tenendo una Scuola di Ipnosi diplomando tutti quelli che si iscrivono, medici, psicologi e gente. Il problema è una DENUNCIA PENALE che gli alunni potrebbero beccarsi, una DENUNCIA PER ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE SANITARIA. Quando scrivo cosi' divento subito antipatico. In studio ho già visto alcune persone che una volta diplomate sono state denunciate da un "paziente". Cosa accade allora? I docenti delle Scuole aperte a tutti offrono assistenza legale? Ma neanche per sogno. I denunciati si ritrovano nella popo' soli come dei cani abbandonati d'estate sull'autostrada. Mi dispiace di questa mentalità furbesca tipica di una italianità alla deriva. Non centra l'Europa. I Giudici sono italiani e applicano le leggi italiane. Non farti fregare da chi ha costruito un business consistente e disonesto alla faccia dei poveretti. Leggi sotto.Buona Vita Angelo Bona
Chi può praticare l'ipnosi e l'ipnosi regressiva in Italia:
"Innanzitutto l’art. 728 del codice penale (Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui) afferma che: “Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d’ipnotismo,o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà,è punito, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità della persona, con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda da Euro 30,00 a 516,00. Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.”. Riguardo a questa prima disposizione normativa occorre fare due puntualizzazioni di estrema rilevanza:
- La punizione è prevista se “dal fatto deriva pericolo per l’incolumità della persona”, cioè: per potersi configurare la fattispecie di reato è necessario che il pericolo per l’incolumità della persona deve essere concreto e reale, inoltre deve riguardare l’integrità fisica o psichica, o la vita stessa;
- La fattispecie di reato non si configura qualora lo stato di ipnosi è indotto a scopo scientifico o di cura: a tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che “per fruire dell’esimente di cui al 2° co. Occorre l’abilitazione all’esercizio professionale dell’attività medico-chirurgica ed essere iscritti nel relativo albo”.


































